Ed infatti dopo i luttuosi avvenimenti del 1848-49, rientrato in Roma il Pontefice che n’era stato lontano per quasi tre anni non solo si volle curata la riorganizzazione dello Stato, dei pubblici tribunali, delle milizie di linea, ma anche si provvide con opportune disposizioni ai due antichi corpi volontari, in parte dispersi dall’ondata rivoluzionaria, disorganizzati e non più in condizioni di prestare utilmente servizio, dato poi che, come il lettore avrà potuto vedere, identiche ne erano ormai divenute col procedere del tempo le mansioni e pressoché identici i fini e l’organizzazione interna.
Venne pertanto costituito con apposita disposizione e regolamento pubblicato dal Cardinal Antonelli, Segretari di Stato e Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, il 14 dicembre 1850, un unico Corpo non del tutto nuovamente denominato Guardia Palatina Pontificia ; e così il 1. Gennaio 1851 lo stesso Cardinal Antonelli scioglieva definitivamente la Milizia Urbana e la Guardia Civica, per dar mano alla relativa creazione del Corpo. Le caratteristiche più salienti, fondamentali di questo primo nucleo della Palatina non andremo rilevando volta per volta nel corso degli avvenimenti, ma esamineremo ed elencheremo subito interpretando il regolamento. Esso risulta di otto titoli e di 41 articoli in cui fra l’altro si stabiliva: che gli individui componenti il nuovo Corpo fossero tratti in primo tempo da quelli disciolti, mantenendo grado e anzianità; si fissava la nuova uniforme; si concedeva agli ufficiali e ai sottoufficiali di indossare distintivi di un grado superiore dell’effettivo e di portare fuori servizio il berretto d’uniforme; gli ufficiali dovevano essere presi dalla nobiltà e dalla borghesia, le guardie dal solo ceto dei negozianti e dei “capi bottega” fra i venti anni e i trenta, ed avere ottima condotta morale e politica; sana costituzione da riconoscersi nel corso di trenta giorni dall’ingaggio con apposita visita.
Dovevano prestare giuramento, vestire a loro spese, mentre la Prefettura dei Sacri Palazzi provvedeva all’armamento, alle buffetterie, alle munizioni. Il Corpo veniva a dipendere completamente dal Cardinal Prefetto e risultava composto: di uno stato maggiore; di un piccolo stato maggiore; di alcuni impiegati a soldo; di due compagnie di ottanta teste ognuna distinte dal numero progressivo. Facevano parte dello stato maggiore: un comandante o tenente colonnello; un capitano o tenente aiutante maggiore; un capitano o tenente quartier mastro; un capitano o tenente incaricato dell’abbigliamento; un tenente direttore dell’istruzione; due ufficiali di salute: medico e chirurgo. Facevano parte di ogni compagnia: un capitano; un tenente in prima; un tenente in seconda; un sottotenente; un sergente maggiore; quattro sergenti; un sergente foriere; otto caporali; due tamburini; sessanta comuni.
Il piccolo stato maggiore, infatti, risultava composti di un aiutante sottufficiale; un sergente istruttore; un sergente armaiolo; un caporale tamburo.
Al titolo IV, articolo 15, «Dei servizi da prestarsi», è detto testualmente: La Guardia Palatina è destinata al servizio della Sacra Persona di Sua Santità, e prende il posto nell’anticamera dopo la Guardia Nobile. Presta servizio nei Pontificali e nelle Cappelle pontificie nello stesso modo e con le stesse regole, che sono state fin qui osservate dalla cessata Guardia Civica scelta. Manda un distaccamento nei Pontificali e nelle Cappelle pontificie di un numero proporzionato al posto che deve occupare, ed un picchetto in tutti i giorni che vi sarà l’Anticamera; interviene ancora in altri luoghi ove si trasferisce Sua Santità, se la Prefettura lo stima necessario. Si riunisce prima di accedere a qualsiasi servizio in un locale che le sarà destinato per ritenere le armi e le munizioni in uno dei Palazzi pontifici.»
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