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Il documento importantissimo non solo segna un notevole accrescimento d’organico, e dà quindi un carattere più combattivo e militare alle mansioni del Corpo, ma anche aumenta con nuovi privilegi e nuove incombenze i servizi della Guardia stessa, tanto da costituire in seguito parte fondamentale nell’assetto voluto da Leone XIII e giunto fino ai nostri giorni.

Esaminando il secondo regolamento della Guardia non ripeteremo le cose già dette per quello precedente, contentandoci di elencare le sole varianti aggiunte. Il Cardinal Antonelli comunicava al marchese Guglielmi (comandante il CorpoGP05 dalla fondazione al 21 giugno 1877) le nuove disposizioni con il dispaccio n. 1784, che incominciava così: La Santità di Nostro Signore, rivolgendo la sovrana Sua attenzione anche verso il Corpo delle Guardie Palatine, in considerazione dello zeloe della fedeltà che ha sempre dimostrato nell’adempimento dell’onorevole servizio cui è destinato, si è benignamente degnata disporre che, meritando questo Corpo particolare incoraggiamento e protezione, sia decorato del titolo di Guardia Palatina d’Onore; che sia aumentato in modo di dare alla classe dei buoni e probi cittadini eccitamento ad ascriversi, eche siano concessi nuovi privilegi, oltre l’ampliazione di taluni di quelli già accordati, i quali sono designati nell’art. 33 del vigente regolamento del 14 dicembre 1850, restando fermo nel rimanente il Regolamento medesimo.

Seguono 16 articoli alcuni dei quali di somma importanza come il primo che dice: Il Corpo delle Guardie Palatine d’Onore sarà costituito di due battaglioni, composto ognuno di quattro compagnie, due cioè di granatieri e due di cacciatori. Si venivano così ad avere: uno stato maggiore; un piccolo stato maggiore; alcuni impiegati a soldo; due battaglioni attivi con un totale di otto compagnie, quattro di granatieri e quattro di cacciatori, ossia un reggimento completo. Si concedeva al corpo l’onore della bandiera in tutto simile a quella della Civica, donata al Santo Padre e sempre gelosamente conservata, ed un concerto musicale. Fu data facoltà di ammettere nelle file della Guardia anche i possidenti, gli impiegati ed ogni altro individuo di civile condizione fra i diciotto anni ed i quaranta.

Nell’articolo quarto, alle mansioni già nettamente segnate dal vecchio Regolamento, segue la dicitura: …presta pure (la Guardia Palatina) tutti gli altri servizi d’onore, e qualunque altro che gli fosse ordinato per coGP06mando dal Santo Padre.

L’articolo quinto che riportiamo per intero, suona così: Le Guardie Palatine fino al sergente inclusivamente hanno il grado di cadetto, i sergenti maggiori, gli aiutanti ed ufficiali sono rivestiti i un grado superiore a quello che occupano effettivamente nel Corpo, e con tali gradi di onore riceveranno gli altri Corpi, e presteranno a vicenda gli onori militari, prendendo la dritta in ogni circostanza, a seconda  del grado, su tutti gli altri Corpi militari dello Stato, dopo la Guardia Nobile, ed al pari di quella Svizzera, e godranno di tutti i singoli diritti, e prerogative spettanti alle milizie pontificie. Si fissava un certo certo numero di posti gratuiti ai pubblici spettacoli per godimento a turno degli ufficiali e dei militi della Guardia; si concedeva a ciascun individuo, dovendo viaggiare nell’interno dello Stato, un foglio di via del Comando, foglio di via, che in caso di viaggio all’estero, era sufficiente per ottenere regolare passaporto dalla Direzione generale di polizia.

Il nuovo regolamento, infine, oltre a concedere il diritto di porto d’arma per qualsiasi arnese d’offesa in Roma e fuori ai componenti del Corpo, stabiliva che vacando i posti di ufficiali  di polizia alle porte della città, dovessero essere occupati esclusivamente da individui provenienti dalla Guardia Palatina, ed a ciò raccomandati per merito ed anzianità dal rispettivo comandante.

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