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Regolamento....

 

Statuto

Art. 1

L’Associazione Ss. Pietro e Paolo, fondata nel 1971 per raccogliere l’eredità di ideali della Guardia Palatina d’Onore di Sua Santità, è formata da cattolici residenti a Roma o nella Città del Vaticano, desiderosi di rendere una particolare testimonianza di vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla Sede Apostolica, mediante le attività previste dal presente Statuto.

Art. 2

§ 1. L’Associazione è costituita quale associazione privata di fedeli dotata di personalità giuridica a norma del Codice di Diritto Canonico, con sede presso il Cortile di San Damaso nella Città del Vaticano.
§ 2. L’Associazione opera come organizzazione di volontariato, conformemente alla legislazione in vigore nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3

§ 1. L’attività di volontariato dell’Associazione consiste in prestazioni libere e gratuite con le finalità di:
a) collaborare alla missione di evangelizzazione della Chiesa;
b) contribuire all’animazione cristiana delle realtà temporali;
c) sostenere le opere assistenziali promosse a favore di chiunque sia in stato di bisogno;
d) collaborare, nello spirito cristiano, ad altre iniziative di solidarietà e di promozione umana.

§ 2. L’Associazione svolge le seguenti attività principali:
a) assicura la formazione religiosa e culturale dei propri Soci e di quanti si preparano a diventarne membri;
b) collabora con le Istituzioni e gli Uffici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano all’animazione delle attività liturgiche e cerimoniali presiedute dal Sommo Pontefice o qualora si svolgano nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o nelle Basiliche Papali di Roma;
c) collabora con le Istituzioni e gli Uffici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, e, in particolare, con la Segreteria di Stato, la Prefettura della Casa Pontificia, l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, la Fabbrica di San Pietro e il Corpo della Gendarmeria, assicurando, tra l’altro e quando viene richiesto, l’accoglienza e il supporto alla Prefettura della Casa Pontificia nelle celebrazioni pubbliche in Piazza San Pietro e nell’Aula Paolo VI, il servizio di cerimonieri minori e di ministranti nelle celebrazioni liturgiche, l’accoglienza dei pellegrini nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e il pubblico servizio per la vigilanza quando richiesto dal Corpo della Gendarmeria;
d) collabora con il Dicastero per il Servizio della Carità (Elemosineria Apostolica) per la promozione di attività caritative.

 Art. 4

§ 1. L’Associazione si compone di:
a) Soci effettivi, che prestano regolarmente il servizio richiesto nelle Sezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, oppure come incaricati di specifici uffici per delega del Presidente, dell’Assistente Spirituale o del Consiglio di Presidenza, a seconda delle competenze dell’organo delegante. Essi sono invitati a partecipare attivamente alle iniziative spirituali e di formazione proposte dall’Associazione. L’inattività determinatasi da cause di salute o di qualunque altra causa di forza maggiore non pregiudica, di per sé, la permanenza tra i Soci effettivi;
b) Soci sostenitori, che, non potendo più prestare il servizio richiesto nelle Sezioni, intendono condividere gli ideali dell’Associazione e dare sostegno alle attività della medesima secondo le modalità definite dagli organi sociali, partecipando altresì ai principali appuntamenti della vita associativa;
c) Soci benemeriti, rappresentati da coloro che al compimento di 75 anni erano annoverati tra i Soci effettivi o sostenitori. Gli stessi, fermo restando la possibilità di contribuire volontariamente al sostentamento dell’Associazione, sono esonerati dal pagamento obbligatorio delle quote annuali. I Soci benemeriti provenienti dai Soci effettivi, se ancora in grado e se lo chiedono, possono continuare a svolgere attività nella Sezione di appartenenza con il beneplacito del Dirigente della Sezione.
d) Soci d’onore.
§ 2. Dal requisito della residenza di cui all’art. 1 sono dispensati i Soci sostenitori, benemeriti e d’onore. Un Socio effettivo può essere eccezionalmente dispensato da tale requisito, con delibera del Consiglio di Presidenza.
§ 3. Hanno diritto al voto i Soci effettivi, sostenitori e benemeriti, tranne quelli che si trovano in stato di morosità ai sensi del Regolamento.

Art. 5

I Soci effettivi devono avere un’età non inferiore agli anni 18.

Art. 6

L’Associazione si articola in tre Sezioni:
A – Sezione per le attività culturali;
B – Sezione per le attività liturgiche;
C – Sezione per le attività caritative.

Art. 7

La Sezione per le attività culturali, in collaborazione con le altre Sezioni, organizza e assicura le attività di formazione permanente dei Soci, le attività di formazione religiosa e culturale di quanti si preparano a diventare Soci, nonché la specifica preparazione dei Soci impegnati nelle attività liturgiche e caritative; organizza e promuove iniziative e eventi culturali; cura il periodico Incontro e il sito istituzionale dell’Associazione.

Art. 8

La Sezione per le attività liturgiche svolge, con adeguata preparazione, diversi servizi richiesti dai competenti Uffici della Santa Sede, in particolare in occasione delle celebrazioni liturgiche e di altri eventi presieduti dal Sommo Pontefice, fra i quali quelli di accoglienza, di vigilanza, di ordine e di servizio liturgico nella Basilica Vaticana e in Piazza San Pietro.

Art. 9

La Sezione per le attività caritative offre la propria collaborazione al Dicastero per il Servizio della Carità (Elemosineria Apostolica), svolge attività di assistenza ai poveri e ai bisognosi, e collabora ad altre iniziative di solidarietà e di promozione umana approvate dagli organi sociali.

 Art. 10

§ 1. Coloro che desiderano entrare a far parte dell’Associazione, dopo aver superato i colloqui di ammissione previsti dal Regolamento, sono tenuti a partecipare al corso di formazione religiosa e culturale previsto dal Gruppo Aspiranti o dal Gruppo Allievi.
§ 2. Il Gruppo Aspiranti è composto di candidati di età non inferiore ai 18 anni. Il relativo corso di formazione dura due anni.
§ 3. Il Gruppo Allievi è composto da giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 21 anni al momento dell’ingresso nel Gruppo. Il relativo corso di formazione dura tre anni.
§ 4. In casi particolari, il Presidente, con l’accordo degli Assistenti Spirituali, può dispensare in toto o in parte dalla partecipazione al relativo corso di formazione, dopo aver accertato l’idoneità e la previa formazione religiosa e culturale del candidato.
§ 5. Al termine del periodo di formazione, gli Aspiranti e gli Allievi, con il giudizio positivo del Presidente, degli Assistenti Spirituali e dei responsabili del Gruppo di appartenenza, possono essere ammessi quali Soci effettivi ed essere inseriti in almeno una delle tre Sezioni di cui agli articoli 6 a 9.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Ad essa, nei modi previsti dal Regolamento, spettano le seguenti competenze:

  1. impostazione generale del lavoro sociale;
  2. approvazione annuale delle relazioni sociali e del bilancio;
  3. elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario, dei Dirigenti delle Sezioni e del Collegio dei Revisori (tre membri);
  4. ratifica delle proposte di cambiamento dello Statuto o del Regolamento dell’Associazione.

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono costituiti da:

  1. A – l’Assemblea dei Soci;
  2. B – il Consiglio di Presidenza;
  3. C – il Presidente dell’Associazione;
  4. D – il Collegio dei Revisori.

Art. 12

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. Ad essa, nei modi previsti dal Regolamento, spettano le seguenti competenze:

  1. a) impostazione generale del lavoro sociale;
  2. b) approvazione annuale delle relazioni sociali e del bilancio consuntivo e preventivo;
  3. c) elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario, dei Dirigenti delle Sezioni, del Presidente dell’Assemblea e del Collegio dei Revisori (tre membri);
  4. d) ratifica delle proposte di cambiamento dello Statuto o del Regolamento dell’Associazione.

Art. 13

L’Assemblea è convocata ogni volta ritenuto necessario dal Presidente dell’Associazione, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, e, in ogni caso:

  1. a) una volta l’anno, per l’impostazione e l’approvazione delle attività sociali e del bilancio consuntivo e preventivo;
  2. b) ogni volta che ne facciano richiesta scritta e motivata:
    1. un quinto di tutti i Soci aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 4, § 3 del presente Statuto;
    2. il Collegio dei Revisori;
  3. c) alla scadenza dei mandati, per il rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia elettorale.

Art. 14

§ 1. L’Assemblea ha il suo Presidente, eletto dai Soci, che presiede gli incontri della medesima.
§ 2. Al momento dell’elezione, il Presidente dell’Assemblea deve essere un Socio effettivo con almeno trenta anni di anzianità associativa ed un’età inferiore a 75 anni e dura in carica cinque anni.
§ 3. In caso non vi sia nessuna candidatura il Presidente dell’Assemblea viene scelto dal Consiglio di Presidenza.
§ 4. Qualora il Presidente dell’Assemblea sia impedito a partecipare, un sostituto viene scelto dal Consiglio di Presidenza, il quale, terminato l’impedimento, cessa dall’incarico.

Art. 15

Il Consiglio di Presidenza è composto da:
a) il Presidente dell’Associazione, che lo convoca e lo presiede;
b) gli Assistenti Spirituali;
c) il Vice Presidente dell’Associazione;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) i Dirigenti delle Sezioni;
g) il Presidente dell’Assemblea, con mero voto consultivo.

Art. 16

§ 1. Il Consiglio di Presidenza delibera sull’andamento generale dell’Associazione.
§ 2. Al Consiglio spetta altresì nominare:
a) i Vice Dirigenti delle Sezioni, nel numero ritenuto opportuno;
b) almeno un Vice Segretario ed un Vice Tesoriere;
c) gli addetti a determinate funzioni esecutive, ordinarie o straordinarie;
d) i membri delle commissioni, che devono o possono essere istituite per determinate finalità, alle dipendenze del Consiglio di Presidenza.

Art. 17

§ 1. Il Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione e dirige le attività della stessa, a tenore delle norme del presente Statuto e del Regolamento.
§ 2. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti.
§ 3. Una volta eletto, deve essere confermato dalla Segreteria di Stato prima di entrare in carica.
§ 4. In caso di mancata conferma, le elezioni svolte sono nulle e si dovrà ripetere l’intero iter elettorale per tutte le cariche, salvo disposizione diversa della Segreteria di Stato.
§ 5. Il candidato alla Presidenza dovrà:
a) avere almeno vent’anni di anzianità associativa ed un’età inferiore a 70 anni al momento dell’elezione;
b) dovrà avere agito negli anni a beneficio dell’Associazione, operando oltre l’ordinaria diligenza richiesta a tutti i Soci ed offrendo una particolare dimostrazione di fedeltà al Sodalizio;
c) essere in possesso di un titolo di studio equipollente almeno alla laurea.

Art. 18

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 19

§ 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci di comprovata competenza ed esperienza adeguate all’incarico.
§ 2. Il Collegio è incaricato del controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nei modi previsti dal Regolamento.
§ 3. Essi vengono eletti per un quinquennio e il mandato è rinnovabile, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento.
§ 4. I Revisori eleggono uno dal loro interno che funge da Presidente del Collegio.
§ 5. Nessun emolumento è previsto per i Revisori.

Art. 20

§ 1. L’Associazione ha un Assistente Spirituale ed un Vice Assistente, nominati dalla Segreteria di Stato.
§ 2. Gli Assistenti cooperano all’impostazione generale delle varie attività, con particolare riguardo all’aspetto spirituale, nonché alle celebrazioni liturgiche ed alla formazione religiosa dei Soci. Si avvalgono, a tal fine, della diretta collaborazione delle tre Sezioni.
§ 3. Gli Assistenti godono degli stessi diritti dei Soci effettivi.

Art. 21

Tutte le cariche sociali elettive sono quinquennali, rinnovabili e non cumulabili.

Art. 22

§ 1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro dei Soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza;
c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.
§ 2. Il Segretario è responsabile per la conservazione dei libri sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 23

§ 1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture contabili:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il bilancio preventivo;
d) il bilancio consuntivo.
§ 2. Le scritture contabili, i documenti giustificativi e le informazioni relative alle transazioni finanziarie, comprese le fatture, i contratti e gli estratti dei conti bancari, devono essere conservati presso la sede dell’Associazione per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferiscono o dalla loro approvazione.
§ 3. Il Tesoriere è responsabile per la conservazione delle scritture contabili e della documentazione di cui al § 2 del presente articolo.

Art. 24

§ 1. I membri del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori possono esaminare in ogni momento i libri sociali e le scritture contabili.
§ 2. Gli altri Soci che desiderano consultare i libri sociali e le scritture contabili devono presentare una richiesta motivata al Presidente, il quale deciderà liberamente se accogliere o meno l’istanza.

Art. 25

§ 1. Il bilancio consuntivo e preventivo concerne le spese generali di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, nonché le spese per le attività delle Sezioni.
§ 2. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo, questo deve essere trasmesso alla Segreteria di Stato, al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ed altri Organismi competenti secondo la normativa vigente, entro i termini di legge.

Art. 26

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali e dalle contribuzioni annuali stabilite a norma di Regolamento, nonché da ogni eventuale offerta o donazione da parte di Soci o da terzi, osservando la normativa vaticana in materia.

Art. 27

§ 1. L’Assemblea dei Soci determina il limite massimo per le spese di ordinaria amministrazione. § 2. Il consenso dell’Assemblea è necessario per porre atti di straordinaria amministrazione. § 3. Per gli atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Presidenza determina il limite entro il quale può provvedere autonomamente il Tesoriere e il limite, superiore a quello stabilito per il Tesoriere, entro il quale il Presidente può decidere senza dover ottenere l’autorizzazione del Consiglio di Presidenza. § 4. Per gli atti di ordinaria amministrazione che superano il limite stabilito per il Presidente nel § 3 del presente articolo, occorre l’approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 28

Ai Soci vengono rilasciati una tessera di appartenenza all’Associazione ed un distintivo di riconoscimento.

Art. 29

I provvedimenti disciplinari, a carico dei Soci, e la loro attuazione sono previsti dal Regolamento.

Art. 30

L’interpretazione del presente Statuto spetta all’Assemblea.

Art. 31

§ 1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio di Presidenza ovvero di un terzo dei Soci effettivi. § 2. Ogni modifica deve essere ratificata a maggioranza assoluta dei Soci riuniti in Assemblea e resta sottoposta all’approvazione della Segreteria di Stato.

Art. 32

In caso di estinzione dell’Associazione, tutti i beni di cui dispone passano alla Sede Apostolica..

 

 

 

 

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